Chi esegue la sopraelevazione è obbligato a corrispondere un indennizzo agli altri condomini pari al valore dell'area da occuparsi con la nuova fabbricazione, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare e detratto l'importo della quota a lui spettante. Nella divisione del valore del suolo per il numero dei piani non si deve tener conto del piano delle cantine.L'obbligo sussiste ogni volta che con l'opera si realizzi un incremento nella volumetria e nella superficie degli spazi interessati dalle opere, indipendentemente dal fatto che si sia proceduto o meno all'innalzamento dell'altezza del fabbricato.
C'è dunque alterazione anche nel caso in cui, ferma l'altezza del colmo del tetto, venga modificato lo spiovente della copertura, da rettilineo con pendenza unica a spezzato con pendenza diversa. Resta invece escluso quando l'intervento si limiti a semplici trasformazioni interne del sottotetto nel rispetto delle strutture originarie del fabbricato e senza alcuna alterazione della sua copertura.
Le ragioni che hanno indotto il legislatore a collegare il diritto del condomino dell'ultimo piano a sopraelevare con l'obbligo di corrispondere agli altri un'indennità devono ricercarsi non nell'avvenuto utilizzo da parte di chi esegue la sopraelevazione della colonna d'aria sovrastante l'edificio condominiale, ma nella necessità di prevedere una misura compensativa della riduzione del valore delle quote di pertinenza degli altri condomini sulla comproprietà del suolo comune in conseguenza della sopraelevazione. È innegabile che la realizzazione di qualsiasi costruzione oltre l'ultimo piano comporta una maggiore utilizzazione dell'area sulla quale sorge l'edificio. Il che significa che – rimanendo immutato il valore del suolo e variando invece il numero dei piani o comunque dei volumi utilizzati – diminuisce quello delle quote dei proprietari delle originarie unità immobiliari costituenti l'edificio condominiale.
Da qui l'imposizione dell'indennità a carico di colui che sopraeleva al fine di ristabilire la situazione economica precedente, modificata per effetto della sopraelevazione. Inoltre, per effetto della sopraelevazione, il proprietario dell'ultimo piano aumenta, a scapito degli altri condomini, il proprio diritto sulle parti comuni dell'edificio e sui servizi resi alla collettività condominiale. Dall'obbligo di corrispondere l'indennità di sopraelevazione si può essere esonerati solo con una convenzione con cui tutti i condomini sottostanti espressamente accettano di rinunciare al credito che la legge riconosce a loro.




